Diritti musicali e web radio: quello che non ti spiegano
Reading Time: 6 minutesQuattro collecting, due diritti, oltre 1.400 euro l’anno per una web radio senza incassi. Le cifre reali, le cinque storture del sistema e gli articoli di legge che ti conviene conoscere prima di firmare.
Foto di Fernando Lavin su Unsplash
Stavo completando una consulenza per un amico olandese che ha intenzione di aprire una sua personale web radio e nel report che gli ho preparato mi sono imbattuto in una questione che non avevo preso in considerazione nel mio lavoro sui diritti musicali per utilizzatori, DJ e musicisti, il compendio che è diventato parte integrante del Manifesto del Sindacato SOS Musicisti. Lo trovi per intero sul suo sito, sono più di 30 pagine.
O meglio, la questione c’è ma resta in forma implicita.
Ma ecco cosa è emerso in questo piccolo report.
Per chi ha una web radio, o pensa di aprirne una, e si ritrova a fare i conti con SIAE, SCF, Soundreef e ItsRight, sono dolori o quei cetrioli acidi che spesso volano ad altezze vietate.
Però qui, nessuna teoria, solo cifre reali, il testo della legge, e i meccanismi che ti conviene conoscere prima di firmare, anche se poi sei costretto, a meno di fare scelte alternative.
Come funziona, in due righe
Su ogni brano che mandi in onda gravano due diritti diversi.
Il diritto d’autore riguarda chi ha scritto musica e testo. Lo gestiscono SIAE e, dopo la liberalizzazione, anche Soundreef.
I diritti connessi riguardano chi ha prodotto il disco e chi lo ha suonato o cantato. Li gestiscono SCF e ItsRight. Tutte le altre collecting, definiamole minori, si avvalgono del mandato a queste quattro.
Due tipi di diritto, quattro organismi. Già qui nasce il primo problema, ma andiamo con ordine.
Le tariffe reali, categoria amatoriale/personale
Parliamo della web radio personale: persona fisica, nessuna pubblicità, nessun ricavo. La categoria più semplice. Ecco cosa chiede ciascuno, per anno, IVA esclusa (dati dai tariffari ufficiali):
- SIAE: 400 € (Tab. H, compenso annuale, Licenza Musica Online dell’Ufficio Multimedialità, quella che ha sostituito la vecchia AWR e che oggi copre in un unico contratto web radio, web TV, podcast, streaming e download)
- SCF: 463,40 €
- Soundreef: 250 € forfait (oppure 166-627 € con rendicontazione, ci torniamo)
- ItsRight: 330 € (tariffa flat annuale)
Sommando arrivi a circa 1.443 € l’anno per metterti in regola con tutti e quattro. Per una radio senza un euro di incasso.
Stortura n.1, paghi due volte lo stesso tipo di diritto
SIAE e Soundreef gestiscono lo stesso diritto, quello d’autore. SCF e ItsRight gestiscono lo stesso diritto, quello connesso. Ma i loro repertori non coincidono, ognuno rappresenta artisti diversi.
Il risultato lo indovini: siccome non puoi sapere in anticipo quale brano del tuo palinsesto appartiene all’uno o all’altro repertorio, per stare tranquillo finisci per pagarli tutti in parallelo. Due per gli autori, due per i connessi.
La legge, sulla carta, direbbe altro. L’art. 180 LDA e il Regolamento AGCOM impongono che le tariffe siano proporzionate alla rappresentatività di ciascun organismo. E qui casca l’asino, come diceva mia mamma.
Stortura n.2, la sproporzione tra prezzo e peso reale
Quanto pesano davvero questi organismi? Lo certifica AGCOM con la Delibera 142/25/CONS, dati 2024.
Sul diritto d’autore: SIAE al 99,20%, Soundreef (tramite LEA) allo 0,80%. Il dato riporta ancora LEA perché AGCOM lo certifica al 2024.
Sui diritti connessi (produttori): SCF all’85,30%, ItsRight al 4,67%.
Adesso rileggi le tariffe con questi numeri accanto.
Per gli autori: SIAE chiede 400 € per il 99,20% del repertorio, Soundreef ne chiede 166-250 € per lo 0,80%.
Per i connessi: SCF chiede 463 € per l’85,30%, ItsRight ne chiede 330 € per il 4,67%.
Rapportato a quanto repertorio copri davvero, i nuovi arrivati costano un ordine di grandezza più dei grandi. Paghi quasi come al colosso, per una fetta minima di catalogo. E attenzione, anche SIAE e SCF restano un salasso: 400 e 463 euro per una radio a incasso zero sono cifre pesanti. Almeno lì, però, dietro c’è quasi tutto il repertorio esistente. Con gli altri due, no.
Non è una mia opinione: nel 2024 AGCOM, con la Delibera 96/24/CONS, ha diffidato LEA/Soundreef proprio perché il suo tariffario, nel settore alberghiero, non era proporzionato alla rappresentatività reale, imponendo di modularlo. Il precedente esiste già.
Stortura n.3, il gioco della rendicontazione
Qui il meccanismo si fa raffinato. Prendi Soundreef, categoria amatoriale. Ti offre due strade.
Se rendiconti ogni brano trimestralmente, paghi in base a quanto del tuo palinsesto è repertorio Soundreef: da 31 € (se ne mandi pochissimo) fino a 627 € (se mandassi quasi solo roba loro).
Se non rendiconti, scatta un forfait fisso, 166-250 €.
Sembra una libera scelta. Non lo è. L’art. 23 del D.Lgs. 35/2017 impone la rendicontazione come obbligo di legge: entro 90 giorni dall’uso devi comunicare le informazioni necessarie. La colonna “in difetto di rendicontazione” è, tecnicamente, la tariffa per chi quell’obbligo non lo rispetta, non una seconda opzione alla pari.
E arriva il bello. Siccome Soundreef pesa lo 0,80%, una radio normale che rendiconta onestamente finirebbe nella fascia bassa, 31 €. Ma per arrivarci deve misurare da sé, brano per brano, ogni trimestre, quanto del proprio palinsesto è repertorio Soundreef.
Cioè fare il lavoro che dovrebbe fare la collecting. Chi non ha tempo per questo balletto paga il forfait, più caro, e la collecting incassa senza dover distinguere niente. Testa vinci tu, croce perdo io.
Stortura n.4, rendiconti anche quando non serve a te
ItsRight ha tariffa flat, 330 € e basta. Ma l’art. 3.3 del contratto ti obbliga comunque a rendicontare ogni trimestre: titolo, artista, data, ora, codice ISRC di ogni brano. Solo che, essendo la tariffa fissa, quei dati non ti fanno risparmiare un centesimo. Servono soltanto a loro, per distribuire ai propri mandanti. Ti caricano l’onere amministrativo pieno, con beneficio tariffario zero.
Stortura n.5, paghi diritti che forse non usi
Sta’ attento a cosa c’è dentro la licenza, perché il diritto d’autore e i diritti connessi seguono binari diversi.
Per l’autore (SIAE, Soundreef) il riferimento è l’art. 16 LDA, che è un unico diritto di comunicazione al pubblico. Al suo interno tiene già insieme due modalità: la comunicazione classica e la messa a disposizione online in cui ciascuno accede al brano dal luogo e nel momento che sceglie. La web radio, anche quella a flusso lineare, ci rientra per intero. Il contratto SIAE lo scrive nero su bianco: la web radio è “una forma di Streaming che mette a disposizione dell’Utente le opere musicali in un palinsesto ovvero una programmazione predefinita di flusso”, e la diffusione radiofonica via etere è esplicitamente esclusa dalla licenza online. Sul lato autore, quindi, flusso e on demand stanno già dentro lo stesso diritto: non c’è niente da spacchettare.
La frammentazione si annida sul versante dei connessi (SCF, ItsRight).
Qui il diritto del produttore (art. 72 lett. d) LDA) e quello dell’artista (art. 80, comma 2, lett. d)) sulla messa a disposizione del pubblico sono un diritto solo, ma le collecting lo spezzettano in sotto-usi: il flusso della web radio da una parte, l’archivio on demand riascoltabile a richiesta dall’altra, per farti pagare voci separate su quello che la legge tratta come un’unica facoltà. Verifica riga per riga cosa la tua licenza include davvero: il flusso della web radio è una cosa, l’archivio a richiesta è un’altra, e non dovresti pagare il secondo se fai solo il primo.
E questo è il punto di fondo. Tutte queste tariffe presuppongono che tu usi effettivamente quel repertorio. Se nel tuo palinsesto non c’è un solo brano dei mandanti di un certo organismo, quel diritto non sorge nemmeno. Ma il forfait te lo chiedono a prescindere, senza doverti prima dimostrare l’utilizzo. È l’onere della prova rovesciato.
Cosa dice davvero la legge
I riferimenti che ti servono, se qualcuno ti dice che stai sbagliando:
- D.Lgs. 35/2017, art. 22: le licenze vanno concesse “a condizioni commerciali eque e non discriminatorie, sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli” (nell’originale il senso è questo), con negoziazione in buona fede.
- D.Lgs. 35/2017, art. 23: obbligo di rendicontazione dell’utilizzatore, entro 90 giorni.
- Art. 180 LDA e Reg. AGCOM 95/24: le condizioni economiche devono essere proporzionate alla rappresentatività di ciascun organismo.
- Delibera AGCOM 142/25/CONS: le quote di rappresentatività ufficiali 2024.
- Delibera AGCOM 96/24/CONS: il precedente in cui LEA/Soundreef è stata diffidata per tariffe non proporzionate.
La cosa che pochi ti dicono: la legge è dalla tua parte più di quanto sembri. Chiede negoziazione in buona fede, criteri chiari, proporzionalità. Il problema è che il singolo che apre una web radio non negozia niente, riceve un tariffario e prende o lascia. Chi ha vinto contro queste storture, gli albergatori di Confindustria per dire, l’ha fatto facendo massa critica, con uffici legali dietro. Il singolo, invece, subisce.
In pratica, per te
- Se non trasmetti musica protetta (talk, oppure solo Creative Commons, royalty free o pubblico dominio), non devi niente a nessuno di questi. È l’unica via davvero pulita a costo zero.
- Se trasmetti musica protetta, sei tenuto alle licenze. Ma hai il diritto di chiedere a ciascun organismo la sua rappresentatività e la giustificazione della tariffa (art. 22). Fallo per iscritto.
- Verifica cosa include ogni licenza: per l’autore (art. 16) flusso e on demand stanno insieme, ma sul lato connessi l’archivio on demand riascoltabile a richiesta è un uso ulteriore rispetto al flusso, da pagare soltanto se lo fai davvero.
- Sulla rendicontazione: è un obbligo, ma è anche lo strumento con cui puoi dimostrare che di un certo repertorio ne usi poco o niente, e quindi contestare una tariffa sproporzionata.
Una precisazione, perché non ci siano equivoci. Gli autori e i musicisti hanno diritto al loro compenso, e questo non si tocca. Il punto è un altro: pagare il giusto, a chi di dovere, per quello che davvero mandi in onda. È esattamente quello che la legge prevede. Ed è esattamente quello che il sistema attuale rende difficilissimo da ottenere.
Poi, è vero, servirebbero rappresentanze vere non solo per staccare tessere e gioire avere una convenzione.
Ma qui stiamo entrando nella fantascienza.
⚡ Carico la rete…

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