Il borderò del Re nudo, la SIAE e il vestito nuovo dell’imperatore
Reading Time: 7 minutesIl 16 marzo 2026 la SIAE ha aggiornato mioBorderò scaricando la responsabilità della compilazione sul Direttore di Esecuzione, citando una norma del 1942 il cui presupposto è abrogato dal 1996. Un’analisi di cosa dice davvero la legge — e cosa invece la SIAE vorrebbe che credessi.
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Una responsabilità senza legge, un comunicato senza sito
Analisi critica · Diritto d’autore · Maggio 2026
C’è una storia che si ripete, in Italia, con la puntualità di un metronomo mal calibrato. Qualcuno, un ente, un’autorità, un organismo di gestione, emette una direttiva, la veste con la formula magica “come previsto dalla normativa vigente”, e si aspetta che nessuno vada a controllare. Nella stragrande maggioranza dei casi, nessuno va a controllare. Questa volta, qualcuno l’ha fatto.
Il 16 marzo 2026, la SIAE ha rilasciato la nuova versione di mioBorderò, il sistema digitale per la gestione dei programmi musicali, il borderò, per chi ha suonato almeno una volta in un locale. L’aggiornamento porta novità vere e apprezzabili: interfaccia rinnovata, caricamento setlist in CSV, eliminazione delle penali a carico dell’organizzatore per falsa programmazione. Fin qui, tutto bene.
Ma nel mezzo del comunicato distribuito alle associazioni di categoria, Confcommercio, Pro Loco, chiunque avesse un recapito, compare una frase che vale la pena leggere con attenzione:
«Il Direttore di Esecuzione resta responsabile della corretta e veritiera compilazione del borderò, ai sensi dell’art. 51 del R.D. n. 1369/1942, Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore.»
Prendi nota della citazione normativa. Poi vai sul sito SIAE, nella sezione dedicata a mioBorderò. Cerca quella frase. Non la trovi, perché non c’è. Il comunicato con la norma citata esiste solo nelle versioni che le associazioni di categoria hanno ricevuto e pubblicato sui propri siti. Sul sito istituzionale della SIAE, la sezione mioBorderò non contiene alcun riferimento a responsabilità, a normativa vigente, e tantomeno all’articolo 51 del R.D. 1369/1942.
Fonte: Il comunicato integrale è visibile su Confcommercio La Spezia: confcommerciolaspezia.it/diritti-dautore-siae-nuova-versione-dellapp-e-del-portale-miobordero/ — non su siae.it.
Ma ammettiamo che la citazione sia corretta. Andiamo a leggere quell’articolo 51.
Una norma orfana
Il presupposto che non c’è più
Il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 è il Regolamento di esecuzione della Legge 633/41 sul diritto d’autore. L’articolo 51, collocato nel Capo V dedicato al “Diritto demaniale”, recita — sinteticamente — che chi dirige l’esecuzione di opere musicali ha l’obbligo di redigere e consegnare il programma dei brani eseguiti all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni soggette al pagamento del diritto demaniale.
Il diritto demaniale era disciplinato dall’articolo 175 della Legge 633/41: una quota spettante allo Stato sulle opere di pubblico dominio. È stato integralmente abrogato dalla Legge 52/1996, ormai trent’anni fa. Gli articoli 49 e 50 dello stesso regolamento — i vicini diretti dell’articolo 51 — sono stati formalmente abrogati. L’articolo 51 no, non formalmente. Ma il suo presupposto applicativo principale è scomparso nel 1996.
C’è però una parola nell’articolo 51 che merita attenzione, e che salva parzialmente la norma da una morte per dissanguamento normativo: la parola “anche”. L’obbligo di redigere il programma musicale è previsto “anche” ai fini del controllo sul diritto demaniale — il che implica che esistano altri fini, e che la norma non esaurisca il suo significato nel solo presupposto abrogato. Una lettura che regge, ma che non trasforma l’articolo 51 in una norma sulla responsabilità personale del Direttore di Esecuzione per la veridicità dei dati.
Quello che l’articolo 51 non dice
L’articolo 51 descrive un obbligo procedurale: redigere e consegnare il programma. Non prevede sanzioni. Non istituisce una responsabilità personale. Non dice nulla sulla veridicità delle dichiarazioni come fattispecie autonoma di illecito a carico del compilatore. Usarlo come fondamento della “responsabilità sulla veridicità” del Direttore di Esecuzione è un’operazione interpretativa che va ben oltre il testo, e che un qualsiasi giurista smonta in trenta secondi.
Una rivoluzione silenziosa
C’è un aspetto del nuovo mioBorderò che non viene dichiarato in nessun comunicato, e che pure cambia tutto: il capovolgimento della natura stessa del documento.
Storicamente il borderò era un foglio vuoto. Lo si riempiva dopo — durante o immediatamente dopo l’esecuzione, come prescrive ancora oggi l’articolo 51 del regolamento — con i brani effettivamente suonati quella sera. Era la registrazione di qualcosa che era accaduto. Un atto a consuntivo, per sua natura.
Da documento a setlist
Il nuovo sistema rovescia questo paradigma senza dirlo. Il borderò non si compila più: esiste come contenitore formale a cui si associa una setlist preparata in anticipo. È la setlist il documento reale — ed è la setlist che vive, che si archivia, che si moltiplica. Ogni data richiede una setlist con nome univoco: non si può riutilizzare quella della settimana precedente, anche se il repertorio era quasi identico. Bisogna duplicarla, rinominarla, riconsegnarla come nuova. Il sistema non funziona altrimenti.
Il risultato è un archivio personale destinato a crescere senza limite per tutta la vita professionale dell’esecutore: infinite setlist, quante sono le date suonate. Un onere burocratico permanente, strutturale, mai negoziato con nessuno, mai previsto da alcuna norma, imposto di fatto dalla logica della piattaforma.
Benvenuti nell’era del borderò eterno: non un documento che si compila e si consegna, ma un archivio che cresce per sempre, una setlist alla volta.
Il problema del soggetto
Chi è davvero il Direttore di Esecuzione
Ma c’è una questione ancora più sostanziale, che riguarda chi è il Direttore di Esecuzione nella realtà concreta degli eventi musicali italiani.
Il Direttore di Esecuzione è, nella stragrande maggioranza dei casi, il DJ o il musicista che ha suonato quella sera. È un lavoratore, spesso autonomo, spesso con contratto a chiamata, spesso pagato a prestazione. Non è parte del contratto tra SIAE e Organizzatore. Quel contratto è di natura privatistica: la SIAE concede una licenza all’Organizzatore, l’Organizzatore paga il corrispettivo, l’Organizzatore si assume gli obblighi contrattuali derivanti dal permesso. Il Direttore di Esecuzione non firma quel contratto. Non è vincolato da esso.
Se il Direttore di Esecuzione è iscritto alla SIAE come associato o mandante, esiste un rapporto associativo che fonda la possibilità di sanzioni disciplinari interne. Ma anche qui occorre essere precisi sul perimetro: quelle sanzioni sono clausole di diritto privato associativo — annullamento dei programmi musicali dalla ripartizione, sospensione, eventuale esclusione — e non producono effetti giuridici verso terzi né verso l’ordinamento generale. Non sono responsabilità civile, non sono responsabilità penale. Sono regole interne di un’associazione privata, valide esclusivamente tra l’associazione e il proprio iscritto. Presentarle come “responsabilità sulla veridicità dei dati” tout court, senza questa precisazione, è fuorviante.
Se il Direttore di Esecuzione non è iscritto alla SIAE, e moltissimi DJ e musicisti non lo sono, non esiste alcun rapporto giuridico diretto tra lui e la SIAE. Nessun contratto. Nessun vincolo associativo. Nessuna norma di legge che istituisca una sua responsabilità specifica sulla veridicità del borderò al di là delle regole generali che valgono per chiunque: la responsabilità per i propri dati personali dichiarati, che rientra nelle fattispecie ordinarie del falso in atto privato, non in una speciale responsabilità da borderò.
Vale la pena ricordare che la stessa SIAE ci aveva già provato: nell’estate del 2016, contestualmente al lancio del sistema mioBorderò digitale, i Direttori di Esecuzione che vi avevano aderito cominciarono a ricevere richieste di sottoscrizione di un documento di autocertificazione che trasferisse esplicitamente su di loro responsabilità civili e penali in caso di errori nella compilazione. Diverse voci del settore insorsero, definendo l’operazione illegittima e non prevista da alcuna norma di legge. La SIAE fece un passo indietro. Sono passati quasi dieci anni. Il tentativo è tornato, con veste più sobria ma identica sostanza.
L’art. 23 del D.Lgs. 35/2017 e il gioco delle tre carte
Nel dibattito sul borderò si cita spesso il D.Lgs. 35/2017, che recepisce la cosiddetta Direttiva Barnier (2014/26/UE) sulla gestione collettiva dei diritti. L’articolo 23 di quel decreto prescrive che gli utilizzatori, cioè gli organizzatori, coloro che ottengono la licenza, facciano pervenire alle collecting le informazioni sull’utilizzo delle opere. È una norma che disciplina il rapporto bilaterale tra l’organismo di gestione e chi utilizza il repertorio, imponendo obblighi di rendicontazione analitica.
Tre cose, però, vanno dette con chiarezza.
La clausola che la SIAE ha dimenticato
La prima: l’articolo 23 si apre con la clausola “salvo diversi accordi tra le parti”. Non è una norma imperativa, è una norma dispositiva. Presuppone due soggetti con pari dignità negoziale che si siedono a un tavolo e concordano formato, tempi e modalità delle informazioni da scambiarsi. Il comunicato SIAE del 16 marzo 2026, invece, è una comunicazione unilaterale: la SIAE informa le categorie che d’ora in poi le cose funzionano così. Non c’è negoziazione. Non c’è controparte che ha accettato. Non c’è accordo. È la struttura del “o mangi questa minestra o salti dalla finestra” — identica a quella dei comunicati con cui le banche notificano modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali. Solo che le banche, almeno, hanno un contratto preesistente con il cliente e sono vincolate dal codice del consumo. Qui non c’è nemmeno quello.
La seconda: l’articolo 23 disciplina gli obblighi dell’utilizzatore, cioè dell’Organizzatore che ha la licenza, verso l’organismo di gestione. Non trasferisce alcun obbligo sul Direttore di Esecuzione, che di quella licenza non è parte. Usarlo come fondamento della responsabilità del DJ/Musicista è un’operazione che stravolge il senso della norma, omettendo in modo non casuale la clausola “salvo diversi accordi” che avrebbe aperto la porta alla contestazione.
La terza, e forse la più dirompente: il permesso SIAE è un contratto di diritto privato. Le conseguenze dell’inadempimento restano nell’alveo contrattuale. La sanzione massima applicabile è la decadenza del permesso, eventualmente accompagnata dal risarcimento del danno contrattuale. Le somme previste dal regolamento SIAE a titolo sanzionatorio sono clausole penali ai sensi dell’art. 1382 c.c. — valide esclusivamente tra le parti del contratto. Il Direttore di Esecuzione non è parte di quel contratto: quelle clausole semplicemente non lo raggiungono, nemmeno come penale contrattuale. Presentarle come “responsabilità” del DJ/Musicista è giuridicamente infondato.
Vale la pena notare, con la giusta dose di ironia, che questa “decadenza” è esattamente la stessa sanzione a cui va incontro il DJ che — avendo sottoscritto la cosiddetta Licenza DJ, altrimenti nota come licenza per “copia lavoro” — non rispetta le clausole del contratto: la licenza viene revocata. Fine. Nient’altro. Il problema è che quella “copia lavoro” è essa stessa una fattispecie giuridicamente inesistente nell’ordinamento italiano: non esiste alcuna norma che preveda per i DJ una licenza specifica di questo tipo, e il contratto che la SIAE propone è, anche in questo caso, una costruzione privatistica unilaterale spacciata per obbligo di legge. La SIAE, insomma, non si limita a inventare responsabilità: inventa anche le licenze su cui quelle responsabilità dovrebbero fondarsi.
Dove porta tutto questo
Mettendo insieme i pezzi, la struttura dell’operazione emerge con chiarezza.
La SIAE ha eliminato le penali a carico degli Organizzatori per falsa programmazione — una mossa commercialmente intelligente, che rimuove una fonte di conflitto con i propri clienti diretti. In cambio, ha trasferito la “responsabilità sulla veridicità” sul Direttore di Esecuzione, fondando questa operazione su un articolo del 1942 il cui presupposto applicativo principale è stato abrogato nel 1996, citato in un comunicato distribuito alle categorie ma assente dal proprio sito istituzionale, spacciato come “normativa vigente” senza ulteriori specificazioni, e corroborato da un richiamo al D.Lgs. 35/2017 che di quella responsabilità non parla affatto — e che anzi, nella sua clausola “salvo diversi accordi”, avrebbe consentito alle parti di negoziare condizioni diverse, se solo la SIAE avesse scelto di presentarla come tale.
Il risultato pratico è che l’Organizzatore — che ha un rapporto contrattuale con la SIAE e che paga il permesso — viene sollevato dall’obbligo di rispondere della correttezza del borderò. Il DJ/Musicista — che non ha alcun rapporto contrattuale con la SIAE, che non ha firmato il permesso, che spesso non è nemmeno iscritto — viene caricato di una “responsabilità” che non ha fondamento normativo chiaro, non può contestarla perché non è parte del rapporto, e nella maggior parte dei casi non sa nemmeno che esiste.
Per i Direttori di Esecuzione iscritti alla SIAE, la responsabilità disciplinare interna esisteva già — non è una novità. Ed è, lo si ripete, responsabilità esclusivamente associativa: regole interne, sanzioni interne, nessun effetto sull’ordinamento generale. Per tutti gli altri — i non iscritti, i lavoratori autonomi, i DJ/Musicisti ingaggiati per una sera — quella frase nel comunicato è, nei fatti, una pressione psicologica priva di qualsiasi copertura giuridica adeguata.
C’è una vecchia abitudine, in certi enti e organismi, di scrivere “come previsto dalla normativa vigente” nella speranza che nessuno vada a vedere quale normativa, se è ancora vigente, e se dice davvero quello che si afferma. Di solito funziona. Stavolta no.
Il re è nudo. E il borderò, almeno per oggi, è scoperto.
Questo articolo fa parte della Storia Hang The DJ.
