Ultima puntata della serie ENPALS e DISC-JOCKEY, potremmo definirla, questa, la versione definitiva.
La guida è volutamente iper-semplificata e il più possibile schematica per poter dare una risposta immediata e chiara al disc-jockey-lavoratore.
Anche questo articolo resta aperto ai vostri miglioramenti, correzioni, osservazioni.
Come dico sempre per approfondimenti, affidatevi ad un consulente del lavoro di vostra fiducia, possibilmente specializzato nello spettacolo.
COSE’ L’ENPALS
L’ENPALS è l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico.
All’Ente si versano i contributi pensionistici che vengono poi erogati ai lavoratori in pensione.
IL DATORE DI LAVORO
E’ datore di lavoro chiunque utilizzi la prestazione del lavoratore dello spettacolo. Sul datore di lavoro ricadono gli obblighi di iscrizione del lavoratore, di versamento e denuncia.
IL DISC-JOCKEY
E’ lavoratore dello spettacolo colui che opera in una delle categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS.
Il Disc-Jockey è iscritto nel gruppo conduttori al numero 032.
L’ISCRIZIONE DEL DISC-JOCKEY ALL’ENPALS
Chi iscrive il disc-jockey all’ENPALS è sempre e solo il datore di lavoro attraverso la procedura telematica collegandosi al sito dell’Ente, http://www.enpals.it.
Al disc-jockey iscritto, l’Ente assegna un numero di matricola e un libretto personale sul quale il datore di lavoro deve registrare i periodi di occupazione.
Il datore di lavoro che non può utilizzare la procedura telematica potrà rivolgersi all’ufficio SIAE del suo territorio con la quale l’ENPALS ha stipulato una convenzione di assistenza.
LE FORME CONTRATTUALI
Due sono i principali schemi contrattuali a cui il disc-jockey fa riferimento:
A) Contratto di lavoro subordinato;
B) Contratto di lavoro autonomo.
Nell’ambito del contratto di lavoro autonomo, il disc-jockey potrà svolgere la propria attività nella forma di:
B1) Professionista (titolare di Partita IVA);
B2) Lavoratore Autonomo Occasionale (senza Partita IVA).
LA PARTITA IVA
Una veloce deviazione sulla Partita IVA che alcuni pensano sia acquisibile soltanto per attività imprenditoriali.
Aprire una partita IVA è operazione piuttosto facile anche se va, in ogni caso, ben ponderata. La differenza tra un disc-jockey autonomo occasionale ed uno autonomo professionista la possiamo sintetizzare proprio così: il primo rilascia per le sue prestazioni una semplice nota, una ricevuta fiscale con l’indicazione del proprio codice fiscale, il secondo emette fattura.
La normativa ci permette di “restare” disc-jockey autonomi occasionali ( e questa è la situazione più ricorrente) entro il tetto di 5.000 euro, dopo di che è nostro dovere aprire una Partita IVA.
Per aprire la Partita IVA basta recarsi presso l’Ufficio delle Entrate della vostra città, compilare l’apposita domanda (modello AA9/9) e consegnarla.
Dopo 30 giorni, potrete cominciare ad emettere anche voi le vostre fatture, l’attribuzione del numero di Partita IVA non ha costi se, naturalmente, provvedete personalmente alla presentazione della domanda.
IL DISC-JOCKEY E IL CODICE ATTIVITA’ IVA
Aprendo la propria Partita IVA, il disc-jockey sarà classificato secondo una tabella delle attività economiche ATECO 2007, il codice è quello che sarà indicato all’atto della richiesta di apertura della Partita IVA.
Il codice adatto al disc-jockey è R-90.01.09 e lo potrete verificare qui:
http://www.istat.it/strumenti/definizio … R-90.01.09
Essendo lavoro autonomo, il disc-jockey non dovrà iscriversi alla Camera di Commercio (già purtroppo si sente anche questo, sigh!)
GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Vi potrà capitare di sentire che come “liberi professionisti” (autonomi con partita IVA) siate automaticamente obbligati ad auto-versarvi i contributi, come avviene per gli avvocati, i commercialisti, ad esempio. Bene, tutto ciò è falso, falso sopratutto perché fare il disc-jockey non è “esercitare una libera professione”.
Ecco perché in tutti i casi è sempre il datore di lavoro che è obbligato al versamento e denuncia dei contributi attraverso lo strumento dell’Agibilità ENPALS.
In un solo caso il lavoratore ha facoltà di aprire una propria agibilità personale ed è il caso del “Lavoratore Autonomo Esercente Attività Musicale“, iscritto al numero 500 in un gruppo a se stante.
Il datore di lavoro quindi, per il disc-jockey subordinato, versa all’ENPALS i soli contributi IVS, all’INPS i “contributi minori” (malattia, maternità, TFR, disoccupazione) e i relativi premi contro gli infortuni all’INAIL. Anche questi contributi sono obbligatori.
Il datore di lavoro quindi, per il disc-jockey autonomo, versa all’ENPALS i soli contributi IVS, all’INPS i “contributi minori” (malattia, maternità) mentre per gli infortuni INAIL non è previsto nessun versamento. Anche questi contributi sono obbligatori.
GLI OBBLIGHI FISCALI
Per la parte fiscale, il lavoratore subordinato ha lo stesso trattamento del lavoratore “assunto come dipendente”, mentre per il lavoratore autonomo sia con fattura e Partita IVA che con Ricevuta di lavoro autonomo occasionale senza Partita IVA, viene applicata la Trattenuta fiscale pari al 20% del lordo.
IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITA’ MUSICALE
Un capitolo a parte merita la nuova e controversa figura del “Lavoratore Autonomo Esercente Attività Musicale“, introdotta a partire dal 2004 dai commi 98, 99 e 100 della Legge Finanziaria.
98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».
Ad oggi, non è ancora chiaro chi sia il lavoratore autonomo esercente attività musicali e quali altre tipologie di lavoratore possa assorbire.
E’ l’unico caso, comunque, dove il disc-jockey anche già iscritto, possa iscriversi con la facoltà di spostare su di se i doveri che normalmente ricadono sul datore di lavoro, eventuali sanzioni comprese.
Il disc-jockey potrà, quindi, avere una doppia iscrizione e utilizzarla in alternativa o in parallelo a seconda dei casi.
La facoltà di aprire una agibilità personale lo porta a farsi carico dei relativi obblighi, dovrà perciò, Il 16 del mese versare i contributi attraverso l’F24, il 24 dovrà presentare denuncia contributiva all’Ente.
Controversa perché ad oggi, non è ancora chiaro, oltre alla sperequazione con le eventuali tipologie di lavoratori non esercenti attività musicali, quale sia la posizione di questo lavoratore nei confronti di INPS ed eventualmente di INAIL per i versamenti conseguenti previsti dalla assicurazione generale obbligatoria.
PROVIAMO A FARE DUE CONTI
Come abbiamo visto in ogni caso sia per il disc-jockey subordinato che per il disc-jockey autonomo, fatto salvo per il Lavoratore Autonomo Esercente Attività Musicale, i doveri previsti dalla normativa in vigore sono a carico del datore di lavoro.
La quota totale che il datore di lavoro versa all’ENPALS a favore del disc-jockey è pari al 33% del lordo, di cui il 9,19% quale rivalsa a carico del lavoratore (la trattenuta).
Ipotizziamo ora di avere pattuito col gestore di un locale, la cifra di 100 € lordi per una serata; normalmente, rilasciando la nostra fattura, avremo una quota imponibile di 100 €, aumentata del 20% quale quota IVA e “diminuita” della stessa percentuale quale Ritenuta d’Acconto. Sul totale fattura, quindi, apparirà la cifra di 100 €, una volta versata la parte IVA che abbiamo incassato, ci resterà come netto 80 €, la stessa cifra che si vedrà riconosciuta il disc-jockey autonomo occasionale.
Come abbiamo visto però, al disc-jockey vanno imputati altri 9,19% di trattenute contributive, per cui sui 100 € lordi della nostra prestazione, il nostro datore di lavoro potrà trattenere 9 € e 19 centesimi che verserà all’ENPALS.
Il nostro netto si attesterà poco sopra i 70 €.



Ma i controlli la Siae oramai non li fà più in discoteca..
A me più che del DJ mi preoccupa la droga che dilaga.
Ciao Bigolo, in verità qui la SIAE c’entra poco, anzi c’entra proprio per nulla. Stiamo parlando di contributi non di diritti d’autore e la convenzione che esiste tra ENPALS e SIAE è più un supporto tecnico, d’ufficio, senza alcun potere di intervento vero, men che meno di controllo e sanzione.
Sono d’accordo con te sul discorso droga anche se non è questione di oggi ma anche questo è un argomento che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo cercato di spiegare qui.
E nel caso di LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITA MUSICALE senza P.IVA,
durante un’esibizione bisogna lasciare ricevuta fiscale giusto?
Su 100€ mettiamo caso, il 33% ok va all’ENPALS, e quel 9,19%? Non capisco bene in questo caso.
Il 9,19% è compreso nel 33. La quota totale da versare all’ENPALS è composta dal 23,81 a carico del datore di lavoro e il 9,19% quale trattenuta a carico del lavoratore.
Detto in altre parole, su 100€, il 33% va all’ENPALS e il 9,19% è compreso nel 33.
Se fai parte di quella categoria e se in quella particolare serata hai deciso di aprire tu un’agibilità personale, il versamento e la denuncia contributiva la farai tu e non il datore di lavoro come accade, invece, normalmente.
Si, per la parte fiscale, come autonomo occasionale, rilasci una ricevuta fiscale su cui il committente trattiene il 20% che verserà come Ritenuta d’Acconto.
è possibile vedere un fac simile di fattura. Grazie.
Ciao Deeper, normalmente non si mette quella indiczione in fattura, però è vero, la tua domanda è più che pertinente. Una fattura completa dovrebbe averla.
Non è difficilissimo, le fatture per prestazioni professionali hanno degli spazi appositi per le ritenute. Si possono usare quelli, in caso contrario si può aggiungere una riga di descrizione come “rivalsa ENPALS 9,19%”.
Ipotizzando quindi, 100 come imponibile, avremmo +20% di IVA (totale 120) meno RA 20% (totale da pagare 100) meno Rivalsa ENAPALS 9.19%. Totale da pagare 90,81.
Ragazzi…io mi sono iscritto ieri all’enpals come lavoratore autonomo esercente attività musicale.
Mi è stato consigliato perchè non ho costi mensili/annui per l’iscrizione ad una Coop /Associazione.
Il 16 del mese successivo dovrò versare tramite l’F24 i contibuti riguardanti il mese precedente (calcolati dal portale enpals stesso)…e fin qua tutto ok…
…il problema arriva al momento del rilascio della ricenuta fiscale (con C.F. no con P.I.).
Ci sono tasse da pagare (IVA o RITENUTA d’ACCONTO)?
Se sì, il versamento a che % della ricevuta emessa ammonta?
L’incombenza del versamento è a mio carico o a carico del “datore di lavoro”?
Se è un mio dovere come la posso versare allo stato (attraverso quale procedura/modulo)?
…una cosa è da dire…con tutta questa disinformazione in giro (GRAVISSIMO!!! anche i consulenti SIAE/ENPALS non mi hanno saputo dire niente) si meriterebbero di non prendere più un soldo!!!
Grazie!
Paolo
Ciao Paolo, hai fatto una scelta a mio parere non proprio conveniente se il tuo lavoro si svolge con una certa continuità e se i soggetti committenti non sono dei privati.
Chi ti ha consigliato così, forse e dico forse ha un po’ di confusione perché l’obbligo contributivo, tra cui anche l’iscrizione del lavoratore, passa per il datore di lavoro. Sempre. In altre parole se tu non ti fossi iscritto con quella posizione enpals, non avresti dovuto necessariamente cercare una coop o un’associazione (che poi le associazioni non possono neppure assumerti visto che svolgono attività culturali, per questo si costituiscono). Chi avrebbe l’obbligo sarebbe, come detto, quel tuo primo committente che assume su di se la figura giuridica di “datore di lavoro”. Purtroppo questa alternativa introdotta con la Finanziaria 2004, si sta rivelando un escamotage per spostare sul lavoratore obblighi diversamente SEMPRE previsti sul datore di lavoro.
Il 16 verserai tramite F24 i contributi relativi al mese precedente, come hai ben detto ma entro il 25 dovrai fare ANCHE la denuncia contributica che è un obbligo amministrativo.
Quello che segue è un brano preso dal sito ENPALS che meglio fa capire quali scadenze:
“In particolare, l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all’ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene assolto, in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione pensionistica (IVS) dovuta tramite il modello F24/I24 e, in via amministrativa, con la presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati (contenente la precisa indicazione delle giornate di effettivo lavoro e dei versamenti effettuati).”
Un’altra cosa importante prevista dalla “Assicurazione Generale Obbligatoria”, è sui contributi detti minori (nel caso di rapporto di lavoro autonomo). Normalmente il committente ha l’obbligo di versare oltre la parte IVS, anche quella relativa all’INPS limitatamente alla malattia e alla maternità (diverso sarebbe se tu fossi un lavoratore subordinato), la cosa però non accade nel caso, appunto della tua posizione.
Verrebbe da dire che essendo entrato nel sistema previsto con l’A.G.O. e perciò dovendo assolvere a tutti gli obblighi relativi, saresti mancante verso l’INPS la quale non prevede che si possa iscrivere un lavoratore. Si crea un problema, le tue prestazioni mancano di una copertura, quella dei contributi minori e fino ad oggi, nessuno ha dato risposta di questo ne, tantomeno, lo ha risolto.
Rilascerai ricevuta fiscale se il tuo rapporto di lavoro sarà “autonomo occasionale”, rientrerà cioè, nei limiti previsti dalla normativa (Legge 30 o Legge Biagi) non oltre i 5000 euro annui e/o non oltre 30 giornate con lo stesso committente. Diversamente dovrai pensare alla partita IVA e, quindi, al rilascio di fattura.
E’ ovvio che ci sono “tasse” e si assolvono, anche in questo caso, con due passaggi: versamento e denuncia.
La Ritenuta d’Acconto che si applicherà è del 20%
L’incombenza è SEMPRE a carico del committente il quale assume la figura di “Sostituto d’Imposta”, lui cioè te la trattiene e la versa.
Il committente/datore di lavoro trattiene allora, il 20% dei quanto pagato (se è 100, 20 li trattiene 80 te li paga) e li versa come ritenuta, anche qui con l’F24.
Dovrà poi consegnarti la “Certificazione dei compensi e delle provvigioni assoggettati a ritenuta alla fonte” che tu dovrai allegare alla tua dichiarazione dei redditi nel quadro del lavoro autonomo.
Perdonami ma non sono granché d’accordo con te sulla “disinformazione”, ritengo che sia solo attenzione a chi si chiedono le informazioni. Sarebbe da evitare la domanda a chi potrebbe avere avere o un qualche interesse o un quallche conflitto.
Cerca sempre una figura professionale competente e che “sia dalla tua parte”.