ENPALS e Disc-Jockey

Un rapido e (spero) schematico articolo, dedicato ai disc-jockey e al loro rapporto con l’ENPALS.
Nessuna velleità di volerne fare una bibbia naturalmente (non ne sarei oltretutto, capace) e l’invito, come sempre, ad approfondire con un buon consulente del lavoro dello spettacolo se o quando, deciderete di affrontare il djing con l’idea di farne un lavoro vero. Non aspettatevi però, l’approvazione di vostra suocera.
L’articolo vuole solo essere una traccia per chiarire alcuni punti cardine del lavoro del disc-jockey.

Sembra incredibile ma pare che alcuni vedano l’ENPALS come un cattivo gendarme pronto a punirlo alla minima distrazione, per alcuni versi è comprensibile soprattutto dopo la convenzione che l’Ente ha sottoscritto con la S.I.A.E. che un qualche scompiglio ha creato. In realtà, l’ENPALS è l’Ente che tutela i lavoratori dello spettacolo e dello sport, per loro raccoglie i versamenti contributivi ed eroga la pensione a circa 60.000 lavoratori dello spettacolo.

Il disc-jockey, quindi, che per la prima volta affronta un pubblico durante una “serata”, viene obbligatoriamente iscritto all’Ente ed entra a far parte di una delle categorie dei lavoratori dello spettacolo.

L’iscrizione non costa nulla, al lavoratore viene assegnato un numero di matricola che vale per tutta la vita. Il soggetto obbligato ad iscrivere il lavoratore è sempre e solo il datore di lavoro, o almeno quel primo volenteroso datore di lavoro.

L’ENPALS divide i lavoratori iscritti in 3 grandi gruppi:

Al gruppo A appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

nel gruppo B sono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A;

del gruppo C fanno parte tutte le categorie, sia del gruppo A che del gruppo B, nel caso prestino attività lavorativa a tempo indeterminato.

In linea di massima, il gruppo al quale siamo più interessati è il gruppo A.

Il disc-jockey che viene iscritto all‘ENPALS può avere, quindi due tipi di rapporto di lavoro: subordinato o autonomo.
Per subordinato, normalmente s’intende il disc-jockey “assunto come dipendente“, mentre per disc-jockey lavoratore autonomo possiamo intendere sia colui che occasionalmente si esibisce e non ha una partita IVA ed anche colui che dotato di partita IVA, intrattiene il suoi rapporti di lavoro come “professionista”. Sono lavoratori autonomi senza partita IVA anche coloro che prestano la loro azione come collaboratore a progetto oppure associato in partecipazione.

In entrambi i casi, sia che il disc-jockey sia “assunto” o sia “autonomo” è sempre e solo il datore di lavoro che avrà l’obbligo contributivo.
Dovrà perciò, se già non iscritto, iscrivere il lavoratore, immatricolare la sua impresa per ottenere la cosiddetta “Agibilità ENPALS” su cui trascriverà i dati di tutti i lavoratori dello spettacolo che impiega e a cui verserà il 33% delle giornate lavorate (applicherà il 9,19% quale rivalsa a carico del lavoratore).
Il 16 del mese successivo alle prestazioni, il datore di lavoro verserà le quote corrispondenti attraverso l’F24, mentre il 24 dello stesso mese presenterà all’Ente la relativa denuncia contributiva.
Insieme a questi versamenti “pensionistici”, la legge prevede che al lavoratore siano riconosce anche altre tutele gestite dall’INPS e dall’INAIL.
Il disc-jockey lavoratore subordinato avrà quindi dei cosiddetti “contributi minori” INPS (malattia, maternità, TFR e disoccupazione) e infortunistici diretti all’INAIL.
Anche al disc-jockey lavoratore autonomo (con o senza partita IVA) saranno riconosciuti dal datore di lavoro il versamento dei contributi minori INPS, limitatamente però alla sola malattia e maternità. Nessun riconoscimento invece, per l’INAIL.

Nel 2004, la Legge Finanziaria ha introdotto una nuova (controversa) categoria di lavoratori dello spettacolo a cui viene data facoltà di iscriversi come “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” e con essa farsi carico personalmente degli obblighi contributivi che spettano al datore di lavoro.

98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:

    «23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».

99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».

100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:

«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».

Secondo questa nuova impostazione, il lavoratore potrà iscriversi anche come  “lavoratore autonomo esercente attività musicale” e gestire parallelamente o in alternativa i propri rapporti di lavoro.
Aprendo però, il proprio certificato di agibilità, sposterà su di sé gli obblighi conseguenti e si farà carico anche di eventuali sanzioni. A tutt’oggi, poi, non è ancora stato chiarito quale rapporto si deve avere nei confronti di INPS ed eventualmente di INAIL.

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