Questa mattina mi sono svegliato con un forte mal di testa. Nulla di strano, il combinato tra una rinite cronica e una leggera sinusite, fanno di questa situazione una ricorrente compagnia per me. Per cui, dopo avere fatto colazione e preso un antidolorifico, mi sono avviato al lavoro, come sempre, canticchiando una divertente canzoncina romanesca:
…..
te c’hanno mai mannato
a quel paese
sapessi quanta gente che ce sta
er primo cittadino e’ amico mio
tu dije che te c’ho mannato io
e va e va
va avanti tu
che adesso c’ho da fa’…
….
e va e va
e’ inutile che stamo a litiga’…
tenemoce abbracciati stretti stretti
che tanto prima o poi
ce annamo tutti
a quel paese
…
Insomma, un breve mantra per scacciare il mal di testa, giusto il tempo di scendere le scale che separano l’abitazione dal laboratorio nella tipica configurazione di default del Nord Est. Acceso il PC vado anche a controllare la posta e finalmente trovo ciò che aspettavo da tempo: l’intera sentenza con commento della vicenda DJ segnalatavi nel post “Sentenze DJ“.
Il teso integrale e il commento li trovate qui, sul sito Altalex.com:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43166&idstr=20
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43045
Nella chiarissima nota che fa Sara Amalfitano, viene ribadita la legittimità della copia che il dj fa per il proprio lavoro che è, a ogni effetto di legge, la copia privata prevista all’art. 71-sexies che, quindi non ha bisogno di alcuna autorizzazione soprattutto quando questa è a pagamento.
Nella sentenza, poi, si legge un passaggio più e più volte sottolineato da me in quelle famose e tante chiacchierate tra colleghi, ovvero che il compenso percepito dal dj non è, cito: ” La ratio legis e la volontà del legislatore non sono orientate in questa direzione; per quel che attiene, poi, alla finalità di “lucro” descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall’aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l’operato di “tecnico” o “prestatore d’opera” che il “deejay” svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. “copia di lavoro”: copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun “fine di lucro”.
Ma c’è di più, nella lunga motivazione che assolve il DJ, ci sono quelle parole che da molto tempo vado ripetendo per tranquillizzare le domande di molti disc-jockey. Sembrano proprio scritte da me:
“E’ noto, infatti, che il “deejay” non “trasmette o diffonde” l’opera in modo che chiunque possa avervi accesso, ma ne fa solamente una esecuzione in senso tecnico, e soprattutto non abusiva, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato “programma musicale” nato per la ripartizione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
La “copia di lavoro” del “deejay”, priva di contrassegno S.I.A.E., è lecita, in quanto il “bollino” S.I.A.E. non è previsto per la cd. «copia di lavoro» personale, bensì esclusivamente per regolarizzarne la vendita e/o la distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del deejay, il quale non vende, né cede ad altri la propria “copia di lavoro”, composta soltanto dai singoli brani musicali che egli intende fare ascoltare agli utenti della discoteca, nel corso della serata.
Anzi, proprio la scelta di una peculiare sequenza dei singoli brani musicali costituisce la principale prerogativa e caratteristica che contraddistingue la professionalità di un deejay, il quale effettua la selezione programmandola in base alle esigenze della utenza, in base al “tipo” di serata (ricorrenza, festeggiamento, ecc…) ed ad altri fattori ambientali, che possono mutare anche nel corso della serata stessa (di qui l’esigenza di predisporre anche copie contenenti diverse “tipologie” di programmazione dei brani musicali).
Nella fattispecie, l’imputato ha dichiarato (ed ha provato mediante la testimonianza prodotta in atti) la destinazione della propria “copia di lavoro” ad esclusivo uso personale, nei termini dianzi riferiti. La circostanza ha trovato diretta conferma, per quanto concerne i cd musicali duplicati, nel dato che l’imputato ha dimostrato di essere in possesso degli originali dei dischi in vinile e/o dei cd originali corrispondenti.
In altri termini, preso atto della circostanza che la realizzazione della “copia di lavoro” non è stata realizzata “per fini di lucro”, bensì, viceversa, per offrire agli utenti della discoteca un servizio migliore, oltre che per evitare l’usura dei supporti originali (sui quali risulta corrisposto, dall’interessato, il pagamento del diritto di autore e dei diritti connessi), è di tutta evidenza che, in ogni caso, la “pubblica esecuzione” di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà -in ogni caso- essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che, preventivamente, accede al “permesso SIAE”, cioè al proprietario o al gestore della discoteca e non certo al “deejay” il quale, per passione musicale, ovvero per l’espletamento di un lavoro (talvolta per entrambe le motivazioni) presta la propria attività, organizzandone lo svolgimento nel modo più professionale possibile.“
Fantastico, penso e mentre mi torna in mente la favola di Occhio DJ con il Gatto e la Volpe che tentano di tirargli il pacco con la Licenza DJ, ricominicio a cantare
e va e va
e’ inutile che stamo a litiga’…
tenemoce abbracciati stretti stretti
che tanto prima o poi
ce annamo tutti
E’ passato anche il mal di testa, potenza della musica!


